Con la risposta a interpello n. 23 del 2018, l’Agenzia ha reso alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IRAP alle attività agricole e di agriturismo, nonché alle attività connesse alle attività agricole. Fra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP figurano, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche i soggetti che esercitano un’attività agricola; l’IRAP va comunque applicata sulle attività connesse alle attività agricole e sull’attività di agriturismo.
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